“Cos’è un partito politico?” Immaginate di essere seduti alla cattedra, di fronte al professore di diritto, durante un esame. Supponiamo che questa sia la domanda a cui siete chiamati a rispondere: “Cos’è un partito politico in Italia? Come lo si definisce e quali sono le sue caratteristiche principali? Quali sono i vincoli legali che è chiamato a rispettare e quale la sua copertura legislativa?” Sapreste rispondere a questa semplice domanda?
Proviamo a cimentarci nell’esperimento. Partiamo, ovviamente, dalla legge fondamentale del nostro Stato.
La Costituzione Italiana non fornisce una definizione puntuale di cosa si debba intendere per “Partito politico”, ma nomina comunque queste entità all’articolo 49, quando dichiara che:
- “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale“.
La stessa Costituzione, all’articolo 17 dettava:
- “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Dunque, la Costituzione Italiana si limita a riconoscere l’esistenza dei partiti politici ed a prescrivere un ordinamento competitivo, all’interno del quale essi possano concorrere per ottenere la possibilità di governare. Il “metodo democratico” dell’art 49 è stato interpretato, nel tempo, come semplice divieto ad adoperare tecniche violente per ottenere il potere e non come obbligo, per ogni partito, di dotarsi di una struttura interna democratica, che garantisse a tutti gli associati una uguale partecipazione alla sua attività. In nessuno degli articoli costituzionali è previsto che i partiti abbiano personalità giuridica. Essi sono quindi considerati semplici associazioni di fatto.
La regolamentazione delle associazioni non riconosciute è demandata, in Italia, al Codice di Procedura Civile che, all’art 36, prevede:
- “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.”
Saranno, quindi, necessari semplici “accordi tra associati” per determinare l’ordinamento interno del partito con l’unico limite di non perseguire finalità contrarie ai dettami costituzionali (cioè finalità illegali, come razzismo, discriminazione, ricostituzione del dissolto partito fascista). Inoltre, la perseguibilità penale non riguarderà l’associazione tutta ma solamente il proprio presidente.
La situazione ci sorprende: come può un partito, chiamato a delineare l’indirizzo politico del nostro Paese, essere trattato alla stessa stregua di un’associazione di quartiere? Molti sono state, negli anni, le occasioni di dibattito circa la necessità di colmare questa lacuna. Citiamo, in particolare, l’On. Moro, che dichiarò: “il riconoscimento della funzione costituzionale dei partiti presuppone la soluzione del problema della personalità giuridica che ad essi non è stata ancora riconosciuta, ma mai è stato posto un rimedio ad una situazione forse troppo conveniente ai partiti stessi per pensare ad una soluzione” o l’On. Dossetti, secondo cui: “La prima Sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e delle attribuzione ad essi di compiti costituzionali”). Ma mai si è giunti ad una soluzione definitiva. Perché? Davvero la situazione è “troppo conveniente” ai partiti per potersi auspicare che proprio loro la risolvano?
Proviamo a rispondere alla supposizione dell’On. Moro. In Italia, un’associazione con personalità giuridica è tenuta, tra le altre cose, a:
- Regolamentare e rendere pubblico ogni rapporto di collaborazione con soggetti terzi, stipulando con essi regolari contratti
- Realizzare un bilancio annuale pubblico e completo, nel quale sia dichiarata ogni attività svolta ed il conseguente corrispettivo
- Essere soggetta a studi di settore, norme circa la sua istituzione, dissoluzione ed eventuale fallimento
- Essere perseguibile penalmente
Le semplici associazioni di fatto, invece:
- non hanno l’obbligo di redigere un bilancio, né di stipulare contratti di lavoro. E’ infatti possibile demandare queste mansioni agli associati, che agiscano in regime di volontariato.
- Possono essere fondati e dissolti partiti in totale libertà, senza che ciò preveda di seguire alcun protocollo.
- La perseguibilità penale di un’associazione non riconosciuta è circoscritta alla persona del Presidente. I partiti Italiani non sono perseguibili penalmente.
Lasciamo alla vostra intelligenza il difficile compito di trarre le conclusioni circa l’effettiva convenienza, per i partiti italiani, al mantenimento dello status quo.
Ma c’è un aspetto ancora più sconvolgente riguardo la regolamentazione dei partiti italiani e cioè la sua totale anomalia nel panorama continentale. Quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e l’Unione stessa, infatti, inquadrano i partiti politici come soggetti possessori di personalità giuridica.
- Nel Regno Unito, il Political Parties, Elections and Referendums Act del 2000 prevede, tra le altre cose, che i partiti debbano essere registrati, avere strutture contabili e possano essere incriminati per fallimento.
- In Spagna, la Ley Organica 6/2002 prevede che la fondazione del partito sia formalizzata attraverso un atto costitutivo pubblico che deve contenere i dati dei componenti, gli organi direttivi, la denominazione e lo statuto del partito. L’iscrizione dell’atto di fondazione e degli statuti nel Registro dei partiti politici istituito presso il Ministero dell’interno conferisce al partito personalità giuridica. (Los partidos políticos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos)
- Il Parlamento Europeo, prevede la personalità giuridica quale conditio sine qua non perché un partito sia considerato tale a livello comunitario e possa ricevere finanziamenti dal Parlamento (“Per ricevere il finanziamento dal Parlamento, un partito deve soddisfare determinate condizioni: 1) il partito deve avere personalità giuridica nello Stato membro ove ha la sua sede [..]”)
La disciplina dei partiti politici rappresenta, dunque, l’ennesima anomalia italiana, figlia della mancanza di responsabilità della classe dirigente, chiamata più volte a risolvere il problema, ma mai realmente intenzionata ad abbandonare i benefici che la situazione attuale prevede. Ad oggi, ogni partito ha la possibilità di gestire le risorse finanziarie di cui dispone in totale libertà, senza dover rendere pubblico il proprio bilancio. Non è perseguibile penalmente e può permettersi di mantenere gran parte dei propri collaboratori in regime di lavoro sommerso. Perché cambiare?
Mentre l’Europa vira in direzione di una sempre maggiore trasparenza nel rapporto tra i rappresentanti politici e l’elettorato, la classe politica italiana si conferma incapace di abbandonare la propria atavica miopia, scegliendo per il mantenimento di uno status quo sempre più incompatibile con le richieste di pubblicità e trasparenza espresse a più riprese dall’Unione Europea. (citiamo, a proposito, il documento “Linee Guida Sulla Regolamentazione dei Partiti”, redatto da OCSE/Odhir e Commissione di Venezia e firmato dall’Italia, nel quale si legge “Legislation should provide specific details on the relevant rights and responsibilities that accompany the obtainment of legal status as a political party” e anche “As a result of having privileges not granted to other associations, it is appropriate to place certain obligations on political parties due to their acquired legal status. This may take the form of imposing reporting requirements or transparency in financial arrangements.”). Scegliendo di mantenere in vita l’ennesima anomalia italiana.
Enzo
20 novembre 2011 at 12:48 PM
Vi ringrazio per aver pubblicato questo interessante articolo che fa un pò di luce sull’a rgomento su cui in rete è davvero un pò difficiele trovare qualcosa di ben spiegato. Detto ciò, vorrei chiedervi quindi nella realtà delle cose cosa bisognerebbe in teoria fare per poter diciamo fondare un partito politico. Cosa è necessario avere inanzitutto? BIsogna avere già qualche “seguace” (che brutto termine!) o basta avere anche solo delle buone idee. Spero possiate illuminarmi, Enzo T.